Negli anni ’80 il nostro Paese è stato uno dei maggiori produttori mondiali di amianto, materiale che è stato impiegato in diversi settori industriali, soprattutto nell’edilizia, fino al 1992, anno in cui il suo utilizzo è stato poi vietato.
Con il termine “amianto” (o asbesto), che viene dal greco “amiantos” (ovvero incorruttibile, inestinguibile) si indica – secondo la definizione dell’articolo 247 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni – un gruppo di sei minerali presenti in natura e dotati di proprietà ignifughe, flessibilità, filabilità, resistenza elettrica, al calore e agli attacchi di aggressivi chimici e fonoassorbenti. In seguito al riconoscimento della pericolosità salutare correlata a questo materiale si è provveduto in Italia, come accennato all’inizio, con la legge 257 del 27 marzo 1992, a vietarne l’utilizzo, l’importazione e la commercializzazione, anticipando così di 13 anni il divieto emanato anche dall’Unione Europea.
I Materiali Contenenti Amianto (MCA) possono essere generalmente distinti in matrice friabile e in matrice massiva-compatta. La presenza di amianto comunque non equivale necessariamente a una minaccia. La potenziale pericolosità degli MCA dipende dall'eventualità che le fibre contenute al loro interno siano rilasciate e aerodisperse nell'ambiente circostante e che quindi possano essere, di conseguenza, inalate, comportando rischi per la salute. Il rilascio delle fibre può essere causato da sollecitazioni meccaniche o da danneggiamenti dei materiali, oppure dal deterioramento naturale, o, ancora, dalla disgregazione delle matrici leganti (come, per esempio, del cemento) e dalla sollecitazione di agenti atmosferici.
In base alla legge 257/92 tra i rifiuti contenenti amianto (RCA) rientrano sia "i materiali di scarto delle attività estrattive”, sia “i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione”, ma anche tutti quegli oggetti amiantiferi che hanno perso la loro destinazione d'uso e che possono disperdere fibre di amianto nell'ambiente. Per quanto riguarda la classificazione, tutti i rifiuti che contengono concentrazioni di amianto maggiori allo 0,1% devono essere classificati come pericolosi.
Dalla legge del ’92 sono derivati numerosi provvedimenti volti, tra l'altro, a definire i piani di valutazione del rischio amianto, gli interventi di bonifica, le regole per la mappatura e le norme per lo smaltimento, oltre a quelle relative alla gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro e alla definizione di un regime previdenziale ad hoc per i lavoratori che vi sono esposti.
Un mosaico ampio cui, nel 2013, si è aggiunto il Piano Nazionale Amianto (PNA), che detta le linee di intervento indirizzate a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione di questo materiale. Il PNA si muove in tre direzioni: tutela della salute, dell'ambiente e degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla previdenza.
Dal punto di vista ambientale, il Piano, nel definire gli obiettivi e le azioni contro l'amianto, da intraprendere su tutti i livelli, sia nazionale sia locale, individua, tra le priorità, la mappatura dei materiali che lo contengono, l'accelerazione dei processi di bonifica, l'individuazione dei siti di smaltimento e la razionalizzazione della normativa di settore.
La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto rientra tra le competenze delle Regioni e delle Province autonome.
Nel 2020 l’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha siglato una convenzione con Invitalia per realizzare la mappatura degli edifici pubblici che contengono materiali amiantiferi e catalogare e digitalizzare gli atti sulle bonifiche.
La convenzione, che ha una durata di 63 mesi, intende sistematizzare la mappatura delle coperture degli edifici pubblici con amianto, così da permettere agli addetti ai lavori di accedere ai dati mediante un unico applicativo informatico.
La normativa europea
A livello europeo, l’utilizzo, la vendita e l’estrazione dei minerali di amianto sono vietati dal 2005. Nel 2021, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che di fatto getta le basi per la nascita di una strategia europea per la gestione dell’amianto che ponga al centro la rimozione sicura di questo materiale. Un compito, quello della bonifica dell’amianto esistente, che l’Eurocamera descrive come “difficile e urgente”, che richiede perciò “un approccio globale e integrato che colleghi diversi ambiti strategici”.
L’approccio comunitario al tema, secondo Strasburgo, dovrebbe tradursi in una proposta di direttiva-quadro volta a far sì che gli stati membri dell’Unione Europea istituiscano piani nazionali per la sua rimozione.
Lo scorso ottobre il Parlamento europeo ha approvato la revisione della direttiva 2009/148/CE che prevede nuove norme per proteggere i lavoratori e migliorarne l'individuazione precoce.
Come rimuovere l’amianto
Con la Legge 257/1992 sono state favorite le attività volte alla rimozione e alla bonifica dei materiali in amianto, prevedendo procedure specifiche da seguire nelle varie fasi dei processi di rimozione.
Per valutare il rischio in presenza di MCA in un determinato ambiente, si devono quindi analizzare i fattori che, direttamente o indirettamente, possono causare liberazione di fibre nell’aria. A supporto della classificazione riportata nel D.M.6/9/94, vi sono appositi algoritmi di valutazione ampliamente ed internazionalmente riconosciuti (Indice Versar, EPA, Ferris) ed utilizzabili per il calcolo del rischio.
Per le sole coperture costituite da MCA, molte Regioni hanno individuato un proprio algoritmo di calcolo, grazie al quale, alla fine della valutazione si individuano le azioni da intraprendere.
Le operazioni di bonifica dell’amianto possono essere condotte solo da aziende specializzate che hanno idonee certificazioni e che sono iscritte presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 10 (A e B). Dal momento in cui viene rilevata la presenza di MCA in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione. Inoltre, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge al suo interno dovrà designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare detti materiali.
Le metodologie di bonifica tradizionali da materiali amiantiferi comportano interventi specialistici che rientrano in tre categorie: la rimozione di tali materiali e il loro smaltimento in discariche speciali, l’incapsulamento e il confinamento.
La rimozione dell’amianto rappresenta la forma di bonifica più tradizionale e consiste nella separazione dei manufatti o dei materiali che lo contengono dall’edificio contaminato. Questa operazione va eseguita salvaguardando l’integrità del materiale in tutte le fasi dell’intervento, in modo da limitare la dispersione delle fibre nell’aria. Manufatti e materiali vengono poi trasformati in rifiuto e trattati in impianti di smaltimento o recupero per RCA.
Il secondo metodo di bonifica, l’incapsulamento, consiste nel trattare il materiale con prodotti incapsulanti, vale a dire prodotti liquidi penetranti o ricoprenti in grado d’inglobare le fibre e formare una pellicola protettiva sulle superfici di materiali contenenti minerali di amianto, impedendo così il rilascio di fibre pericolose per la salute. La normativa consiglia questa tipologia di trattamento per i materiali poco friabili di tipo cementizio.
Il confinamento consiste nella creazione di un rivestimento, vale a dire nell’installazione di una barriera a tenuta o di una sovra copertura con lastre isolanti, che separa l’amianto dalle aree fruibili dell’edificio. Si tratta di una barriera, una nuova copertura che viene posizionata sopra la superficie esistente da isolare, detta anche “sovracopertura”. L’incapsulamento è indicato soprattutto per la bonifica di aree circoscritte o nei casi in cui la rimozione comporti rischi maggiori.
Costi di rimozione e smaltimento dell’amianto
La rimozione dagli edifici dell'amianto comporta dei costi che variano in base a una serie di fattori come lo stato del sito e del manufatto o dei materiali contenenti amianto, il grado di pericolosità e la tipologia di bonifica che si sceglie di realizzare. Ovviamente subentrano anche altre variabili, come la quantità dei manufatti da smaltire o il luogo in cui si trovano.
La quantificazione economica di un intervento di bonifica di amianto è difficilmente indicizzabile in quanto direttamente influenzata da una serie di condizioni (quali ad esempio la logistica di cantiere, la cantierizzazione degli interventi, gli apprestamenti di sicurezza, le tipologie di confinamento necessarie) e, nel caso ad esempio di una copertura in lastre di cemento amianto, il cosiddetto “eternit” (considerato amianto in matrice compatta), può variare da qualche euro al metro quadro ad alcune decine di euro al metro quadro.
Mentre per le attività di bonifica di amianto in matrice friabile o derivanti operazioni di scavo/smaltimento di rifiuti contenenti amianto, i costi risultano più rilevanti. Inoltre, va tenuta in attenta considerazione l’estrema difficoltà di ricettività di mercato di tali materiali (rifiuti pericolosi) da parte degli impianti di smaltimento autorizzati con conseguente instabilità dei prezzi.
Le imprese invece possono accedere ai finanziamenti messi a disposizione annualmente dall’Inail tramite il bando Isi pensato per incentivare le aziende a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. Tra i vari interventi finanziati dal bando, che si articola in singoli avvisi pubblici regionali o provinciali, figurano anche i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA).
Imprese e PA potranno beneficiare anche degli incentivi previsti dal Decreto FER X (dove FER sta per “Fonti di Energia Rinnovabile”) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in fase di approvazione. Il provvedimento si appresta a introdurre misure incentivanti per l'adozione di impianti basati su fonti rinnovabili, ponendo un'attenzione particolare alla sostituzione delle coperture in amianto con impianti fotovoltaici.
Per chi rimuoverà eternit e amianto sostituendolo con un impianto di fotovoltaico, è prevista una sottoscrizione di un contratto PPA (Power Purchase Agreement, letteralmente “contratto di acquisto di energia elettrica”) con formule vantaggiose.
Inoltre, le imprese agricole del Mezzogiorno possono accedere ai fondi del terzo bando “Parco agrisolare” destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici e all’esecuzione di interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati volti a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, tra cui la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti. Le domande vanno presentate entro il 14 ottobre 2024.
Infine, recentemente, in una sentenza del 30 marzo 2023, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che le operazioni di bonifica dell’amianto fatte eseguire dai comuni non sono assoggettate all’IVA. Il principio stabilito dai giudici potrebbe essere un passo in avanti per la tutela dell’ambiente e delle persone: un abbattimento dei costi, infatti, può costituire un incentivo alla realizzazione di operazioni bonifica dei siti contaminati.
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