Certificati Bianchi: cosa sono
Il meccanismo dei Certificati Bianchi, noti anche come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), rappresenta uno degli strumenti fondamentali della politica italiana per promuovere il risparmio energetico negli usi finali dell’energia.
I Certificati Bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica.
In base alla normativa vigente, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) riconosce un certificato per ogni tonnellata equivalente di petrolio (TEP) di energia primaria risparmiata grazie a un intervento di efficienza energetica.
Tali certificati sono negoziabili: i soggetti obbligati, ovvero i distributori di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali, hanno l’obbligo annuale di raggiungere una determinata soglia di risparmio energetico e possono adempierla sia realizzando direttamente progetti di efficienza, sia acquistando TEE da soggetti che li generano (ad esempio le ESCo) attraverso la realizzazione di interventi di efficientamento.
Certificati Bianchi ed efficienza energetica: risparmi conseguiti negli anni (report ENEA e GSE)
Il meccanismo ha mostrato una rilevante evoluzione e diffusione nel tempo, con fluttuazioni significative nei volumi dei titoli riconosciuti e nei risparmi energetici conseguiti a livello nazionale.
Ad esempio, nel Rapporto Annuale 2024 dei TEE redatto dal GSE si segnala che sono stati riconosciuti complessivamente 763.329 titoli, equivalenti a circa 0,4 Mtep di risparmio energetico primario.
Questa cifra rappresenta una contrazione rispetto agli anni immediatamente precedenti: nel 2023 il GSE aveva riconosciuto oltre 1.029.558 TEE, con un incremento di circa il 33% rispetto al 2022 dove furono rilasciati circa 774.000 titoli, segnale di una ripresa del meccanismo dopo un periodo di contrazione.
Inoltre, la ripartizione per settori mostra che, ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012, circa il 67,8% dei titoli riconosciuti nel 2024 si riferisce al settore industriale, con i restanti suddivisi fra reti/trasporti e civile/illuminazione.
Questi dati confermano come il sistema dei Certificati Bianchi costituisca una leva concreta di risparmio energetico, favorendo interventi di efficientamento in contesti ad alta intensità di consumo (industria, reti/distribuzione, servizi).
Certificati Bianchi: cosa prevede il testo 2025
Come cambia il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica con il Decreto 2025
Con il Decreto 21 luglio 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2025, viene aggiornato il quadro normativo dei Certificati Bianchi, ridefinendo obiettivi, modalità e soggetti coinvolti per il periodo 2025-2030.
Tra le principali novità introdotte dal decreto si registrano:
- Aggiornamento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2025–2030
Per aggiornare gli obiettivi nazionali di risparmio energetico viene adottata una traiettoria crescente: per gli usi elettrici da circa 850.000 a quasi 1,8 milioni di titoli, e per gli usi gas da 520.000 a circa 1,1 milioni.
Per quanto riguarda gli obblighi essi sono annuali e devono essere rispettati entro il 31 maggio dell’anno successivo, con possibilità di adempiere almeno il 60% del target e compensare la quota residua nei due anni successivi.
- Introduzione di nuovi modelli progettuali
Viene introdotta la possibilità di aggregare interventi appartenenti a soggetti diversi in un unico progetto, purché omogenei e con un risparmio complessivo non superiore a 50 TEP/anno.
Contestualmente, vengono introdotte procedure semplificate per i progetti costituiti da un solo intervento.
- Ampliamento del perimetro degli interventi ammissibili
Tali interventi includono tecnologie rinnovabili non elettriche (solare termico, geotermico), sistemi di free cooling, reti idriche efficienti, motori elettrici ad alta efficienza, serre riqualificate e altri interventi prima non riconosciuti.
Viene inoltre allineata la vita utile degli interventi di sostituzione a quella delle nuove installazioni.
- Introduzione dei Certificati Bianchi virtuali (TEE virtuali)
Vengono introdotti certificati non derivanti da progetti di efficienza energetica, con un valore unitario fissato a 10 €. La quota minima di titoli virtuali da detenere cresce progressivamente: dal 20% nel 2025 fino all’80% entro il 2029.
- Rafforzamento dei requisiti per i soggetti proponenti
Vengono introdotti diversi requisiti come la presenza di competenze certificate e sistemi di gestione dell’energia conformi a ISO 50001, UNI CEI 11352 o equivalenti.
- Chiarimenti
Si stabiliscono chiarimenti su cumulabilità, mercato e misurazione dei risparmi, con una disciplina più dettagliata sulle condizioni di cumulo con altri incentivi, sulle modalità di scambio dei titoli (GME e contratti bilaterali) e sui criteri di valutazione dei risparmi energetici tramite metodi a consuntivo o standardizzati.
Perché si è reso necessario un aggiornamento normativo
L’esigenza di aggiornare la disciplina nasce dalla necessità di allinearsi con le politiche europee di efficienza energetica e con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) 2024, adeguando obiettivi e strumenti alla crescente urgenza della transizione energetica.
Inoltre, il nuovo Decreto consente di:
- aggiornare e definire i target quantitativi al 2030;
- rendere il meccanismo più attrattivo ed accessibile a nuovi interventi e tecnologie;
- semplificare la presentazione di pratiche conferendo maggiore certezza normativa per chi propone progetti di efficienza energetica.
L’aggiornamento mira quindi a rendere il meccanismo più flessibile, trasparente e coerente con le esigenze delle imprese e della sostenibilità.
Quali sono i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico 2025-2030

Il Decreto 21 luglio 2025 definisce, come detto, gli obiettivi quantitativi nazionali annui da conseguire attraverso i Certificati Bianchi: per l’elettricità, ad esempio, si dovrà passare da circa 0,8556 milioni di certificati (MTEE) nel 2025 a 1,7918 MTEE nel 2030.
Analogamente, per il gas naturale, i soggetti obbligati dovranno conseguire risparmi crescenti nel periodo 2025-2030 che porteranno ad un raddoppio dei certificati emessi passando da 0,5244 MTEE nel 2025 a 1,0982 MTEE nel 2030.
L’impostazione ambiziosa degli obiettivi denota la necessità di una forte intensificazione degli interventi di efficienza energetica nei prossimi anni.
Quali sono le metodologie di valutazione dei risparmi
La Guida operativa ai certificati bianchi redatta da GSE distingue due principali modalità di valutazione dei risparmi conseguiti:
- Metodo a consuntivo (PC, progetto a consuntivo) che prevede la misurazione puntuale delle grandezze prima e dopo l’intervento, in conformità a un programma di misura approvato.
- Metodo standardizzato (PS, progetto standardizzato) applicabile per interventi su ampia replicabilità dove le misurazioni dettagliate non sono economicamente giustificate.
Inoltre, al fine di agevolare il processo di istruttoria, è data facoltà al soggetto proponente di presentare al GSE in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:
- una comunicazione preliminare (CP) con cui lo stesso manifesta la volontà di accedere al meccanismo di incentivazione;
- una richiesta di verificazione preliminare (RVP).
Come si valuta il valore dei Certificati Bianchi
Sul piano economico, il valore dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) si è storicamente formato secondo una logica di mercato, attraverso le sessioni di contrattazione organizzate dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) oppure mediante accordi bilaterali diretti tra i soggetti obbligati e gli operatori accreditati.
In tale contesto, il prezzo dei certificati rifletteva l’incontro tra domanda e offerta, risultando fortemente influenzato da variabili quali la disponibilità di progetti ammissibili, i costi di realizzazione degli interventi di efficienza energetica e il grado di tensione del sistema rispetto agli obblighi annuali di risparmio.
Tuttavia, il nuovo decreto introduce un elemento di discontinuità rilevante, prevedendo l’emissione di certificati cosiddetti “non derivanti da progetti”, cui viene attribuito un valore economico fisso pari a 10 € per TEE.
Questa misura supera il precedente impianto, caratterizzato da un prezzo medio di mercato spesso volatile e soggetto a oscillazioni significative, talvolta tali da generare incertezza per gli operatori e criticità per i soggetti obbligati.
L’introduzione di un valore amministrato risponde quindi all’esigenza di stabilizzare il meccanismo, ridurre i rischi legati alla variabilità dei prezzi e garantire una maggiore prevedibilità dei costi di adempimento, segnando un passaggio da una logica puramente market-based a un modello ibrido, nel quale il mercato viene affiancato da strumenti di regolazione ex ante.
È importante sottolineare che il valore economico reale ottenuto da un soggetto che realizza interventi di efficienza non è soltanto il prezzo di vendita del certificato, ma fa parte di una valorizzazione più ampia che considera la riduzione dei consumi, i minori costi operativi, la maggiore competitività e l’accesso a ulteriori incentivi.
TEE: come si devono comportare le aziende
TEE: chi è obbligato
Come già ricordato, i cosiddetti soggetti obbligati sono i distributori di energia elettrica e gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete.
Questi operatori devono adempiere all’obbligo annuale di risparmio energetico, che si concretizza nell’annullamento o nell’acquisto di un numero di TEE pari al proprio obbligo minimo.
In caso di mancato adempimento agli obblighi, il decreto prevede sanzioni da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e comunicazione al Ministero competente.
TEE: chi può agire su base volontaria
Oltre ai soggetti obbligati, possono partecipare al meccanismo dei Certificati Bianchi con accesso volontario diversi soggetti quali:
- ESCo (società di servizio energetico);
- imprese certificate per la gestione dell’energia (es. ISO 50001, UNI CEI 11352);
- enti pubblici o privati che realizzano interventi di efficientamento e propongono progetti a titolo volontario per generare TEE da commercializzare.
Decreto Certificati Bianchi: perché scegliere Edison NEXT
In sintesi, il nuovo Decreto Certificati Bianchi aggiorna e rafforza un meccanismo che da oltre vent’anni contribuisce a ridurre i consumi e sostenere la decarbonizzazione del sistema energetico nazionale.
Ed è proprio in questo contesto che Edison NEXT può offrire un supporto concreto: grazie alla propria esperienza tecnica e normativa, accompagna le imprese nella valutazione dei requisiti, nella definizione dei progetti di efficienza energetica e nell’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, trasformando un adempimento normativo in un’opportunità di crescita sostenibile.
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