Conto termico: che cos’è? Come si è sviluppato nel tempo
La diffusione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili rappresenta una delle priorità per il nostro Paese che, nel tempo, ha messo a punto diversi strumenti incentivanti capaci di accelerarne lo sviluppo. Uno di questi è sicuramente il Conto Termico, un meccanismo gestito dal GSE per incentivare interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche Amministrazioni, ma anche imprese e privati, compresi gli enti del terzo settore. Parliamo di uno strumento piuttosto longevo, dal momento che fu introdotto per la prima volta il 28 Dicembre 2012. Poi a partire dal 2016 è stata introdotta la sua versione 2.0 che, oltre a un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi, prevedeva anche il via libera a nuove tipologie di interventi e snellito la procedura di accesso diretto. Alcuni risultati di rilievo si sono visti, soprattutto lato PA: come si può leggere nel Bilancio di Sostenibilità 2024 del GSE, nel 2024 sono state attivate 120.000 convenzioni per il Conto Termico, con 438 milioni di euro complessivamente erogati.
Conto termico, perché si cambia: le principali novità del Conto termico 3.0
Nonostante i risultati positivi che abbiamo citato in precedenza, è perlomeno dalla fine del 2021 (Dlgs 199/2021) che si parla ufficialmente della necessità di aggiornare il Conto Termico e di passare a una versione 3.0. I motivi alla base della necessità di una nuova versione di questo strumento di incentivazione sono molteplici. Prima di tutto nel mondo dell’efficienza energetica si è ormai assistito a una evoluzione tecnologica che ha facilitato la diffusione di alcune soluzioni (tra cui pompe di calore, solare termico, sistemi di building automation), rendendo inevitabile la necessità di ampliare il novero di intervento oggetto di incentivazione. Inoltre, per raggiungere i target di decarbonizzazione e transizione energetica fissati dall’Ue, è emersa l’esigenza di mettere a punto uno strumento incentivante più attuale che fosse in linea con tali obiettivi. Per tali ragioni, lo scorso cinque agosto 2025, a seguito dell’approvazione in Conferenza Unificata, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il decreto per il Conto Termico 3.0, poi entrato in vigore il 25 dicembre 2025 a seguito della pubblicazione del Decreto attuativo (Regole applicative). Il successo del nuovo meccanismo è stato tale che il GSE ha ritenuto di dover procedere in via prudenziale alla sospensione temporanea nella primavera del 2026. A seguito delle verifiche contabili, il Conto Termico 3.0 è stato riaperto il 13 aprile 2026, ma soltanto per la modalità di accesso diretta agli incentivi.
Le principali novità del Conto Termico 3.0 riguardano:
- l’ampliamento agli edifici del settore terziario, che ora possono richiedere gli incentivi anche per interventi di efficienza energetica;
- i nuovi interventi per favorire l’elettrificazione dei consumi di riscaldamento (fotovoltaico e colonnine di ricarica abbinate alle pompe di calore);
- l’innalzamento di massimali e costi unitari per adeguarli ai costi di mercato;
- favorire l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Conto Termico 3.0 vs Conto Termico 2.0: cosa cambia
Le differenze tra la versione 2-.0 e quella 3.0 del Conto termico sono numerose e hanno a che fare innanzitutto con l’allargamento della platea degli incentivi. Nella versione 2.0 erano infatti rivolti soprattutto a privati e Pubbliche Amministrazioni, più le imprese in casi limitati. Con la versione 3.0 la possibilità di godere degli incentivi è stata estesa a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), enti del terzo settore, edifici del terziario privato ed ESCo. Molto rilevanti sono anche i cambiamenti tecnologici introdotti: la seconda versione del Conto Termico privilegiava tecnologie come pompe di calore, biomasse e solare termico. Ora invece entrano in gioco – a determinate condizioni – anche impianti fotovoltaici, batterie di accumulo, colonnine di ricarica e sistemi smart di gestione energetica. Inoltre, la versione 3.0 ha sostanzialmente eliminato l’accesso ai benefici per le caldaie a gas. In generale si è lavorato per una maggiore semplificazione, con il rinnovamento dei portali dedicati e la semplificazione delle tempistiche di pagamento.
Quali sono le tipologie di interventi ammissibili

Il Conto Termico 3.0 prevede l’ampliamento della platea dei beneficiari, degli interventi incentivabili e delle spese ammesse. In generale, Pubbliche Amministrazioni ed enti del terzo settore possono usufruire del Conto termico per interventi di efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti pulite. Grazie al nuovo decreto, i soggetti privati potranno accedere anche agli interventi di efficienza energetica, fotovoltaico e colonnine di ricarica, per gli edifici del terziario. Nel mondo residenziale, il Conto Termico 3.0 risulta invece applicabile soltanto per interventi riconducibili alla produzione di fonti rinnovabili termiche, tra cui non rientrano, tuttavia, l’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo e le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.
Requisiti per accedere al Conto Termico 3.0
Dal momento che, dopo la sospensione di marzo, per il Conto Termico è consentita attualmente soltanto la modalità di accesso diretto agli incentivi, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione degli interventi di efficientamento. Esistono poi delle condizioni di ammissibilità per accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0. Ad esempio, occorre essere proprietari o titolari di un diritto reale/personale di godimento sull’edificio coinvolto. Non solo: gli interventi sono ammessi solo su edifici/unità con impianti di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Sono ammissibili apparecchi e componenti nuovi o ricondizionati (importante novità che dà impulso all’economia circolare), dimensionati secondo i reali fabbisogni di energia termica. I requisiti devono essere rispettati per tutta la durata dell’incentivo e nei cinque anni successivi a decorrere dalla data di corresponsione dell’ultima rata di incentivi. Infine, dopo l’ottenimento dell’incentivo per impianti di piccole dimensioni da fonti rinnovabili o sistemi ad alta efficienza, non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia sul medesimo edificio per almeno un anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.
Quali sono le tipologie di interventi di efficienza energetica incentivati
In ambito efficienza energetica una delle novità principali del Conto Termico 3.0 riguarda l’eliminazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione dall’elenco degli interventi incentivati. Ma, soprattutto, il nuovo schema prevede l’estensione dell’incentivo a una serie di interventi finora non coperti o solo parzialmente ammessi, per cui risultano ora incentivabili le seguenti nuove tipologie di intervento:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- l’installazione di colonnine di ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperte al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.
Infine, come nel precedente Conto Termico 2.0, gli altri interventi di efficienza energetica ammessi all’incentivazione sono i seguenti: :
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; trasmissione ed elaborazione dei dati stessi.
Di particolare rilevanza è l’inclusione tra gli interventi di incremento dell’efficienza energetica anche operazioni realizzate da soggetti privati su immobili appartenenti all’ambito terziario.
Quali sono gli interventi di produzione di energia termica da FER incentivati
Rispetto al Conto Termico 2.0, sono state introdotte alcune nuove tipologie di interventi: la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, la sostituzione funzionale o totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, oltre all’introduzione di pompe di calore bivalenti, pompe di calore add-on e rooftop.
Gli altri interventi di produzione di energia termica da FER incentivati sono i seguenti:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.
Chi può accedere al Conto Termico 3.0: beneficiari ed esempi

Possono accedere al Conto Termico 3.0 le Pubbliche Amministrazioni ma anche privati tra cui anche le imprese del terziario, come ad esempio quelle appartenenti alla sanità privata, alla logistica e alla grande distribuzione organizzata, oltre agli enti del terzo settore. Tra le principali novità introdotte dalla nuova versione del Conto Termico c’è quindi l’estensione dei beneficiari, con gli Enti del Terzo Settore (ETS) che sono stati sostanzialmente equiparati alle Amministrazioni Pubbliche. Tra i beneficiari ci sono anche le Comunità Energetiche Rinnovabili, che possono investire in impianti condivisi per l’autoconsumo di energia pulita, e le ESCo, che possono accedere all’incentivo per conto dei propri clienti, facilitando la realizzazione degli interventi.
Sono inoltre stati aggiornati i massimali di spesa, specifici e assoluti, per adeguarli ai nuovi costi di mercato.
In linea generale, le tipologie di interventi previste dal Decreto e disciplinate nelle Regole Applicative sono:
- interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica (Titolo II);
- interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (Titolo III).
Entrambe le tipologie di intervento devono essere realizzate su edifici esistenti o parti di essi o su unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione.
Ma cosa si può fare concretamente con i fondi del Conto Termico 3.0? Ad esempio, una impresa potrebbe dotarsi di soluzioni di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici delle proprie sedi aziendali. Oppure un ospedale privato o una PA potrebbe introdurre sistemi di illuminazione a LED, o ancora edifici della PA, come scuole e municipi, possono essere trasformati in immobili a energia quasi zero.
Quanto si ottiene con il Conto Termico 3.0: incentivi e percentuali di rimborso
Imprese, PA e privati potranno beneficiare di fondi di una certa consistenza: il Conto Termico 3.0 prevede infatti una dotazione di circa 900 milioni di euro annui, di cui 450 destinati alle PA (inizialmente 400, ma la quantità è stata innalzata di 50 milioni di euro con il Decreto Direttoriale n. 72 del 10 aprile 2026). L’incentivo erogato (è un contributo a fondo perduto) non può superare il 65% delle spese sostenute. Ma nel caso di interventi realizzati su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti, scuole pubbliche, ospedali pubblici e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero, l’incentivo può coprire fino al 100% delle spese ammissibili. Inoltre, i beneficiari potranno godere di un aumento dei massimali rispetto al precedente Conto Termico 2.0: ad esempio, la sostituzione degli infissi passa da valori fino a 100.000 euro ad importi fino a 500.000 euro in relazione alla zona climatica in cui viene svolto l’intervento. È aumentata anche la durata stessa dell’incentivo, che potrà arrivare sino a cinque anni.
Qui di seguito i principali aspetti e vantaggi del Conto Termico 3.0:
- beneficiari ammessi: Privati, imprese e Pubbliche Amministrazioni;
- dotazione annua totale: ~900 milioni di euro, di cui 450 M€ riservati alle Pubbliche Amministrazioni (importo PA innalzato ad aprile 2026);
- tipo di contributo: Fondo perduto — nessuna restituzione prevista;
- intensità massima standard: Fino al 65% delle spese ammissibili;
- percentuale massima di copertura dell’investimento: Fino al 100% per edifici pubblici in comuni ≤ 15.000 ab., scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche (incluse residenziali, di cura e ricovero);
- durata dell'erogazione: Da 2 a 5 anni (durata massima aumentata rispetto al CT 2.0);
- massimale sostituzione infissi: Da 100.000 € (CT 2.0) fino a 500.000 € (CT 3.0), in funzione della zona climatica.
Maggiore sinergia con altri incentivi
Il Conto Termico 3.0 è progettato per integrare o coesistere con altri strumenti come il PNRR e bandi regionali. Questo lo rende più flessibile per chi deve gestire interventi complessi o su più edifici.
Vantaggi e i benefici attesi del Conto Termico 3.0 per le Pubbliche Amministrazioni
I vantaggi del Conto Termico 3.0 per le Pubbliche Amministrazioni sono evidenti, a partire dalla possibilità di avviare progetti di riqualificazione energetica di scuole, uffici e ospedali, a tutto beneficio della fruizione da parte degli utenti. In ultima analisi, i risparmi ottenuti sulle spese energetiche liberano a bilancio risorse economiche che possono essere redistribuite in altri capitoli di spesa o in nuovi servizi per le comunità locali. Fondamentale quindi è il ruolo delle Esco con cui le PA possono stipulare contratti a prestazione energetica garantita (EPC) e, da oggi, anche contratti di Partenariato Pubblico-Privato (PPP).
Vantaggi e i benefici del Conto Termico 3.0 per piccoli comuni, sanità ed Enti del Terzo Settore
Una delle grandi novità del Conto termico è che per gli edifici di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per edifici scolastici, ospedali e altre strutture sanitarie pubbliche incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale l’incentivo del nuovo Conto Termico può arrivare a coprire fino al 100% delle spese ammissibili (nei limiti relativi a unità di potenza e superficie e livelli massimi di incentivo stabiliti nel Decreto). Un cambiamento di rilievo che rappresenta una grande opportunità per la sanità pubblica, per dare vita a strutture più moderne, efficienti e sostenibili, con impatti positivi su pazienti, personale e bilancio. Un altro mondo coinvolto in profondità dal Conto Termico 3.0 è quello per gli Enti del Terzo Settore (ETS) che, come abbiamo accennato in precedenza, potranno godere di una sostanziale equiparazione alle Pubbliche Amministrazioni, che faciliterà l’accesso agli incentivi e permetterà di ampliare la tipologia di interventi incentivabili. Chiaramente, anche per la famiglia degli ETS, la possibilità di finanziare gli interventi di efficientamento significa liberare più risorse per il sociale e meno spese correnti.
Vantaggi e i benefici attesi del Conto Termico 3.0 per le imprese
Anche le imprese (tra cui quelle appartenenti alla sanità privata, alla GDO e alla logistica) potranno beneficiare dell’evoluzione del Conto Termico. Da un punto di vista operativo, infatti, c’è stata una indubbia estensione degli interventi ammessi, che rende possibile immaginare l’utilizzo di questo strumento di incentivazione anche per interventi di riqualificazione energetica complessi. In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono infatti ora incentivabili nuove tipologie quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche. Grazie all’estensione degli interventi incentivabili, Conto Termico 3.0 risulta uno strumento attrattivo per le imprese che vogliono ridurre consumi ed emissioni.
Come accedere al Conto Termico 3.0 e richiedere gli incentivi
Ecco come fare ad accedere al Conto Termico 3.0 e accedere agli incentivi:
- gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il Soggetto Responsabile;
- sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra due e cinque anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un'unica soluzione, se l'importo del beneficio complessivamente riconosciuto non supera i 15.000 euro;
- occorre innanzitutto stabilire se si ha diritto all’accesso diretto agli incentivi (che a partire dal 13 aprile 2026 è al momento l’unica modalità di accesso agli incentivi): la richiesta deve essere presentata al portale del GSE entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento;
- occorre verificare di rispettare tutti i requisiti tecnici. Tutti i lavori eseguiti devono essere regolati tramite pagamenti tracciabili;
- occorre recuperare dati e – magari anche foto – di vecchi e nuovi impianti installati;
- va presentata la richiesta tramite il portale Portaltermico. Qui, una volta completata l’autenticazione, potrà essere presentata la domanda, caricando tutti i dati e i documenti necessari;
- le richieste di accesso agli incentivi possono essere presentate direttamente dai privati o tramite ESCO (Energy Service Company) certificate UNI CEI 11352, che possono gestire l'intero processo per conto del cliente, presentando domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico;
- è necessario attendere la comunicazione di accettazione della pratica da parte dello stesso Gse.
Tempi di pagamento del Conto Termico 3.0
Relativamente al pagamento del Conto Termico 3.0, è innanzitutto necessario - a seguito dell'accoglimento da parte del GSE della richiesta di incentivi - attivare il contratto nell'apposita sezione del Portaltermico. Il sistema riporterà in automatico la data di accettazione informatica del contratto. Una volta accettato, il contratto risulterà disponibile nella sezione “Contratti Attivi” del menu principale del portale. L'erogazione dell'incentivo spettante avverrà il giorno 30 del mese successivo al bimestre di accettazione del contratto, con bonifico bancario all'IBAN indicato in fase di compilazione della richiesta. Particolarmente rilevante è che sotto i 15.000 euro l’incentivo viene erogato in una sola tranche, mentre sopra questa soglia l’erogazione avverrà tramite rate annuali costanti. Il numero di rate varia tra 2 e 5, a seconda della tipologia specifica e della complessità dell’intervento realizzato.
Perché scegliere Edison NEXT
Edison NEXT, società del Gruppo Edison che è al fianco di Aziende, Pubbliche Amministrazioni e Comunità Locali per crescere insieme attraverso soluzioni energetiche che sostengono la competitività dell’Industria e generano valore per i Territori, in qualità di ESCo certificata UNI CEI 11352, supporta i propri clienti in tutte le fasi: dalla progettazione alla realizzazione degli interventi, fino alla gestione delle pratiche e dell’accesso agli incentivi. Grazie a un approccio integrato e alle proprie competenze tecniche, Edison NEXT si conferma partner ideale per lo sviluppo di progetti di efficienza energetica e di produzione da fonti rinnovabili, anche attraverso il Conto Termico 3.0.
FAQ
Chi può accedere al Conto Termico 3.0?
Rispetto alle precedenti edizioni del Conto Termico c’è stata una notevole estensione dei beneficiari: possono quindi accedere al Conto Termico 3.0 pubbliche amministrazioni, privati, comunità energetiche rinnovabili, imprese ed enti del terzo settore.
Quali interventi rientrano nel Conto Termico 3.0?
Sono ammessi interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica (Titolo II) e interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza.
Il Conto Termico 3.0 è cumulabile con altri incentivi?
In linea generale il Gse ha chiarito come il Conto Termico 3.0 non sia cumulabile con altri incentivi statali sulle stesse spese ammissibili. Allo stesso tempo, però, le Pubbliche Amministrazioni possono cumulare anche con fondi PNRR, regionali ed europei entro il 100% della spesa. Le imprese possono cumulare il Conto Termico 3.0 entro i limiti di intensità di aiuto previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato.
Quando entra in vigore il Conto Termico 3.0?
Il Conto Termico è definitivamente entrato in vigore il 25 dicembre 2025, 90 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Dopo un periodo di sospensione, a causa del timore per il rapido esaurimento dei fondi disponibili, il Portale per la presentazione delle richieste relative al Conto Termico 3.0 ha riaperto il 13 aprile 2026 alle ore 12:00 per l'invio delle istanze - esclusivamente in accesso diretto - per privati, imprese, Enti del Terzo Settore e Pubbliche Amministrazioni che abbiano già concluso i lavori. Per le imprese resta disponibile, all'interno del Portale, l'apposita funzionalità per la presentazione della domanda per la “valutazione preliminare imprese".
In che modalità viene erogato il Conto Termico?
Al di sotto dei 15.000 euro, quindi per interventi limitati, l’incentivo è erogato tramite un’unica soluzione. Al di sopra di questa soglia, il contributo viene erogato tramite 2 o 5 rate, corrisposte ogni anno.
Fino a quando si può fare richiesta del Conto Termico?
Per il Conto Termico esiste attualmente soltanto la modalità di accesso diretto agli incentivi. Dunque la domanda va presentata entro 90 giorni dalla conclusione degli interventi di efficientamento.
TOPIC / TAG
Articoli Correlati
